Certificazione energetica degli edifici
Il decreto D.Lgs 311 prevede che vengano predisposte delle Linee Guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici. Durante la fase transitoria della legge l’Attestato di Certificazione
Energetica è sostituito a tutti gli effetti dall’Attestato di Qualificazione Energetica, asseverato dal
Direttore dei Lavori e redatto da qualsiasi tecnico competente (Ing., Arch., Geom., etc.) iscritto
al proprio Albo professionale di competenza.
L'attestato di certificazione energetica
Ha validità 10 anni (e deve essere
aggiornato dopo ogni intervento che
modifica la prestazione energetica dell’edificio
o dell’impianto).
Dovrà contenere almeno:
a) I dati relativi all’efficienza energetica
propri dell’edificio, tra cui l’EPi (vedi
allegati C ed I);
b) I valori vigenti di riferimento di legge;
c) I suggerimenti per interventi più significativi
ed economicamente convenienti per
il miglioramento della predetta prestazione.
Per gli edifici pubblici con superficie utile > 1.000 m2 vi è l’obbligo di affissione.
Inoltre, il certificato deve essere allegato ai
contratti di compravendita o locazione
(pena la nullità del contratto stesso).
Allegati
Complessivamente, gli allegati rivisti dal D.Lgs 311 sono 9. Quelli di effettivo interesse ai fini
dell’isolamento sono:
• Allegato C: Requisiti energetici degli edifici, in cui sono riportate le tabelle con i valori di
riferimento necessari per effettuare i calcoli richiesti dall’allegato I.
• Allegato I: Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici, in cui sono
contenute le prescrizioni per poter procedere alla verifica energetica in assenza
dei decreti attuativi.