RISPARMIO ENERGETICO
Certificazione energetica degli edifici
Il decreto D.Lgs 311 prevede che vengano predisposte delle Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Durante la fase transitoria della legge l’Attestato di Certificazione Energetica è sostituito a tutti gli effetti dall’Attestato di Qualificazione Energetica, asseverato dal Direttore dei Lavori e redatto da qualsiasi tecnico competente (Ing., Arch., Geom., etc.) iscritto al proprio Albo professionale di competenza.
L'attestato di certificazione energetica
Ha validità 10 anni (e deve essere aggiornato dopo ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto).
Dovrà contenere almeno:

a) I dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio, tra cui l’EPi (vedi allegati C ed I);
b) I valori vigenti di riferimento di legge;
c) I suggerimenti per interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.

Per gli edifici pubblici con superficie utile > 1.000 m2 vi è l’obbligo di affissione. Inoltre, il certificato deve essere allegato ai contratti di compravendita o locazione (pena la nullità del contratto stesso).
Allegati
Complessivamente, gli allegati rivisti dal D.Lgs 311 sono 9. Quelli di effettivo interesse ai fini dell’isolamento sono:

Allegato C: Requisiti energetici degli edifici, in cui sono riportate le tabelle con i valori di riferimento necessari per effettuare i calcoli richiesti dall’allegato I.
Allegato I: Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici, in cui sono contenute le prescrizioni per poter procedere alla verifica energetica in assenza dei decreti attuativi.
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