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Normativa isolamento acustico pavimenti

LA NORMATIVA ITALIANA

LA LEGGE 447/95 E IL DPCM 5/12/97 – “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”

In data 30 Ottobre 1995, sul supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale n° 254, è stata pubblicata la “Legge quadro sull’inquinamento acustico” – Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 – che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dal rumore prodotto dall’ambiente esterno e dall’ambiente abitativo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 della Costituzione.

L’articolo 3 della suddetta legge fissa le competenze dello Stato e in particolare l’incarico di stabilire, tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici e i requisiti acustici passivi degli edifici stessi e dei loro componenti in opera. In ottemperanza a quanto disposto, il giorno 22 Dicembre 1997 sulla Gazzetta Ufficiale n° 297 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 Dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.
 

IL DPCM 5/12/97 IN SINTESI

Art. 1 – Campo di applicazione
In attuazione dell’art. 3 comma 1) lettera e) della Legge 447/95, il decreto determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici e i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, con lo scopo di ridurre l’esposizione umana al rumore.
I requisiti acustici di sorgenti sonore diverse da quelle sopra indicate sono invece determinati da altri provvedimenti attuativi della legge 447/95.

Art. 2 – Definizioni
Ai fini applicativi del decreto, gli ambienti sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A.
Al comma 2) di questo articolo sono definiti “componenti” degli edifici sia le partizioni orizzontali che quelle verticali.
Il comma 3) definisce servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.
Il comma 4) definisce servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.
Il comma 5) rimanda all’allegato A del decreto la definizione delle grandezze acustiche a cui fare riferimento. 

 

 

CAT. TIPO DI EDIFICIO
A Edifici adibiti a residenza o assimilabili
B Edifici adibiti a uffici e assimilabili
C Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
D Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
E Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
F Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
G Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

 

Categ. di cui alla Tab. A
R’w (*) 
L’n,w
1. D
55 58
2. A, C
50 63
3. E
50 58
4. B, F, G
50 55
 
Più grande è R’w: migliore è la prestazione
Più grande è ∆Ln,w e più ridotto è L’n,w: migliore è la prestazione

 

Art. 3 – Valori limite
Al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore sono indicati nella Tabella B i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, definiti nell’Allegato A del DPCM.
Le grandezze di riferimento riportate nella Tabella B, che caratterizzano i requisiti acustici degli edifici, da determinare con misure in opera, sono:

  • il tempo di riverberazione (T).
  • il potere fonoisolante apparente di elementi di separazione tra ambienti (R’).

Tale grandezza rappresenta il potere fonoisolante degli elementi di separazione tra alloggi e tiene conto anche delle trasmissioni laterali (dB).

  • L’isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,n,T,w).
  • Il livello di calpestio normalizzato (L’nw). Dai valori L’nw, espressi in funzione della frequenza (terzi di ottava), si passa all’indice L’nw del livello di calpestio di solaio normalizzato facendo ricorso ad un’apposita procedura normalizzata. L’indice di valutazione permette quindi di caratterizzare con un solo numero le proprietà di isolamento del solaio dai rumori di impatto.
  • LAS max è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A, con costante di tempo slow, prodotta dai servizi a funzionamento discontinuo.
  • LA eq è il livello massimo di pressione sonora ponderata A, prodotta dai servizi a funzionamento continuo.

Art. 4 – Entrata in vigore
Poiché il DPCM è entrato in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997, lo stesso è divenuto operante dal 20 febbraio 1998.

I RUMORI D’URTO: I PAVIMENTI

I rumori d’urto sui pavimenti possono essere causati da:

  • percussione (caduta di oggetti, calpestio, …)
  • vibrazioni (macchinari)
  • attrito (trascinamento di mobili).

A causa della continuità rigida delle strutture, la trasmissione dei rumori d’urto raggiunge, al contrario dei rumori aerei, parti dell’edificio molto lontane dalla sorgente del rumore stesso.

Per isolarsi acusticamente dai rumori d’urto, la soluzione più efficace in termini di risultati ed efficiente in termini economici, consiste nell’utilizzo del cosiddetto “pavimento galleggiante”, il cui scopo è quello di ottenere una pavimentazione priva di collegamenti rigidi con le altre strutture. Questa totale desolidarizzazione è ottenuta interponendo un idoneo materiale elastico tra la pavimentazione, i muri laterali e il solaio portante. Di grande importanza risulta la qualità di realizza- zione del pavimento galleggiante poiché anche piccoli collegamenti rigidi riducono sensibilmente le prestazioni di isolamento acustico del sistema.

Membrana bitume polimero

La normativa italiana e il DPCM 5/12/97: Campo di appl. (Art 1): In attuazione dell’art.3 della legge 447/95, il decreto determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore e i requisiti passivi degli edifici allo scopo di ridurre l’esposizione umana al rumore.

Normative membrane bitume polimero 2

 

Classificazione degli ambienti abitativi (art. 2)

A – Edifici adibiti a residenza o assimilabili

B – Edifici adibiti a uffici e assimilabili

C – Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili

D – Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili

E – Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili

F – Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili

G – Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

 

Valori limite (art. 3)

 

cat. da tab. A

L’n,w

1.D

58

2.A, C

63

3.E

58

4.B, F, G

65

 

Più ridotto è L’n,w migliore è la prestazione.